Modificazioni del nome o del cognome

Come avviare la procedura di cambio nome o cognome. Adempimenti, tempi e uffici competenti.

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Chiunque intenda cambiare il proprio cognome o prenome o aggiungerne un altro a quello già posseduto deve proporre istanza alla Prefettura competente e procedere alle prescritte affissioni, come sarà di seguito esposto.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani (la procedura non si applica ai cittadini di diversa nazionalità) che intendano modificare il proprio nome o il cognome nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 D.P.R. n. 396/2000. In caso di minore, la domanda di modificazione di nome o cognome deve essere presentata dai genitori congiuntamente o da uno di essi, con il consenso dell'altro.

Descrizione

Ai sensi dell'art.6 c.c., ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

La funzione del nome è prettamente pubblicistica, ma lo stesso corrisponde altresì a un fondamentale diritto della personalità riconosciuto a ciascun individuo.

Fermi restando i divieti prescritti dagli artt. 34 e 35 D.P.R. n. 396/2000 in tema di limiti nell'attribuzione dei nomi (non possono essere attribuiti i nomi di padre, fratelli e sorelle viventi, nomi ridicoli o vergognosi, con lettere italiane e con non oltre tre elementi), è possibile procedere alla modificazione del proprio nome e del proprio cognome nelle modalità di cui all'art. 89 D.P.R. n. 396/2000.

Nello specifico, "chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza."

La procedura si conclude con l'emanazione di un Decreto da parte della Prefettura competente che l'Ufficiale dello Stato Civile deve trascrivere nei registri di nascita e annotare sull'atto di nascita dell'interessato e si compone dei seguenti step, descritti dagli artt.89 e ss. D.P.R. n. 396/2000.

Data la particolarità della richiesta, la stessa, per trovare accoglimento, deve essere adeguatamente motivata e supportata da congrua documentazione.

  1. Art. 90: Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto.
  2. Art. 91: Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
  3. Art. 92: Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
  4. Art. 94: I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1. 3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

In caso di cittadino italiano minorenne, la domanda deve essere presentata da entrambi i genitori ovvero da uno soltanto di essi, con autorizzazione dell'altro.

Ottenuto il decreto, come indicato dall'art. 94 D.P.R. n. 396/2000, l'interessato che intenda avvalersene (senza termine di decadenza) deve richiedere all'Ufficiale dello Stato civile del comune di nascita la trascrizione dello stesso e l'annotazione nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

La procedura, come anticipato, si applica soltanto in favore dei cittadini italiani e, nel caso di richiesta di modifica da parte di figli di vittime di reato di omicidio che intendano modificare il cognome se coincidenti con quello di persona condannata in via definita, come previsto dalla legge n. 11/2018, il termine di pubblicazione del decreto di avviso della Prefettura sarà di soli 10 giorni (e non 30, come nella procedura ordinaria).

Per quanto riguarda gli italiani iscritti nei registri A.I.R.E in quanto residenti all'estero, gli stessi dovranno interfacciarsi con l'Autorità Diplomatica italiana competente all'estero.

 

Come fare

La domanda deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente (o, per i cittadini residenti all'estero, al Consolato italiano competente all'estero).

La persona interessata dovrà poi interfacciarsi con l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza per l'affissione dell'avviso su Albo Pretorio, per la relata di avvenuta pubblicazione dello stesso e per i conseguenti adempimento di legge relativamente alla trascrizione del Decreto Prefettizio e le conseguenti annotazioni.

Cosa serve

Le parti interessate dovranno fare istanza alla Prefettura territorialmente competente e interfacciarsi con l'Ufficio di Stato Civile dapprima per la pubblicazione del decreto di avviso e il rilascio dell'attestazione di avvenuta pubblicazione e, successivamente all'emissione di Decreto di modifica di nome e cognome, per richiedere la trascrizione dello stesso e la relativa annotazione sul proprio atto di nascita.

  • Decreto Prefettizio
  • Richiesta di trascrizione Decreto e annotazione su atto di nascita
  • Documento di identità in corso di validità

Cosa si ottiene

Dapprima la pubblicazione dell'avviso in albo pretorio online e il rilascio di avvenuta pubblicazione per il termine prescritto.

Successivamente, la trascrizione del Decreto Prefettizio, l'annotazione della modifica di nome o cognome su atto di nascita e la variazione anagrafica delle proprie generalità.

Tempi e scadenze

Su richiesta, nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Pubblicazione su Albo Pretorio effettuata senza indugio.

Quanto costa

La domanda di pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio e l'istanza di trascrizione del decreto della Prefettura sono soggette a imposta di bollo (marca da bollo € 16,00).

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 10/04/2025

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