Rettifica anagrafica su istanza di parte

  • Servizio attivo

Se un cittadino riscontra degli errori anagrafici o di stato civile nei propri dati riportati in A.N.P.R., può segnalarli all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiederne la rettifica.


A chi è rivolto

A tutti coloro i quali, constatata un'anomalia nei dati riguardanti la propria persona contenuti negli archivi di anagrafe o di stato civile, intendano chiederne la rettifica all'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza.

Descrizione

Accendendo in A.N.P.R. (https://www.anagrafenazionale.interno.it) e identificandosi a mezzo C.I.E., Spid o C.N.S., ogni cittadino ha la possibilità di consultare i propri dati anagrafici e quelli della famiglia anagrafica di appartenenza. Nell'apposita Sezione "Rettifica dati", ciascun utente dispone della possibilità di richiedere all'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza, per il tramite della piattaforma A.N.P.R., una richiesta di rettifica di dati anagrafici in caso di errori sulle informazioni visualizzate nella scheda anagrafica. Tale servizio non può tuttavia essere utilizzato per richiedere il cambio di residenza o la modifica di dati anagrafici che comporterebbero, tra le altre cose, una nuova attribuzione del codice fiscale, ma solo ed esclusivamente per richiedere la rettifica di presunti errori materiali o di trascrizione. In ogni caso, ciascun cittadino potrà richiedere, a mezzo PEC o direttamente allo sportello Anagrafe del proprio comune di residenza, le rettifiche delle proprie generalità anagrafiche o del proprio stato civile, fornendo in allegato la documentazione necessaria a comprovare tali status. Rettifiche o aggiornamenti delle generalità anagrafiche dei cittadini stranieri Ai sensi dell'art. 6 del codice civile, "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati". Sul punto, ancora, l'art. 24 Legge n. 218/1995 precisa che "L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto". Il nome, inteso quale diritto inviolabile e irrinunciabile della persona, costituisce uno strumento identificativo e, pertanto, un elemento dell'identità personale (anch'essa inviolabile) di ciascun consociato, sia che si tratti di cittadini italiani che di stranieri presenti sul nostro territorio. La normativa di ciascuno Stato deve quindi interagire con quella di altri Stati, favorendo un'interpretazione convenzionalmente orientata ai dettami CEDU, che impongono il rispetto del principio dell'identità personale dei cittadini, fermi restando i diritti alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento nei Paesi UE, che verrebbero violati da un eventuale mancato riconoscimento di rettifiche anagrafiche già riconosciute in altro Stato membro. Resta inteso, dunque, che in caso di iscrizione di un cittadino straniero, l'Ufficio Anagrafe, ai sensi degli artt. 14 D.P.R. n. 223/1989 e art. 24 Legge n. 218/1995, dovrà desumere le generalità dell'interessato dal Passaporto rilasciato dall'Autorità del Paese di origine dello straniero. Questi, inoltre, se intende far riconoscere in Italia i propri rapporti di parentela esistenti con i membri della famiglia da iscrivere con lo stesso, deve esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità straniere, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione. Successivamente all'intervenuta iscrizione, il cittadino straniero potrebbe richiedere un aggiornamento delle proprie generalità, talvolta derivante da provvedimenti stranieri. In tali casi, alla richiesta dovranno essere allegati:

  1. la documentazione straniera, in regola con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, attestante l'evento che ha determinato la variazione di generalità;
  2. passaporto o altro documento equipollente, aggiornato con le variazioni di generalità dell'interessato;
  3. attestazione consolare attestante la corrispondenza di identità e le corrette generalità dell'interessato, nel caso in cui possano sorgere fondati dubbi in merito all'identificazione dell'interessato.

In caso invece di piccole difformità dovute a errate trascrizioni di dati (ad esempio, relative a luogo o giorno di nascita), è possibile procedere alla rettifica anagrafica anche con la sola esibizione del Passaporto rilasciato dall'Autorità straniera di origine.

Come fare

I cittadini interessati, nel caso di richieste non comportanti modifiche del proprio Codice Fiscale e relative a meri errori materiali, potranno richiedere la rettifica anche per il tramite della piattaforma A.N.P.R., previa identificazione a mezzo C.I.E., Spid o C.N.S.. In tutti gli altri casi, le richieste di rettifica dovranno essere inoltrate all'ufficio anagrafe del comune di residenza a mezzo PEC o depositate personalmente allo sportello, con allegazione della documentazione necessaria e indicata nell'apposita sezione di questa pagina.

Cosa serve

Chi intende richiedere la rettifica di generalità deve esibire allo sportello dell'Ufficio Anagrafe o inoltrare a mezzo PEC la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta variazione. Nello specifico, nel caso di cittadini stranieri che, a seguito di sentenze di divorzio emesse all'estero o di altri provvedimenti di autorità estere, richiedono la rettifica delle proprie generalità, gli interessati dovranno esibire la seguente documentazione. Richiesta di rettifica generalità con indicazione della causa dell'intervenuto mutamento e delle precedenti generalità. Passaporto o altro documento equipollente riportante le nuove generalità così come modificate. Documentazione straniera, a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, attestante l'intervenuta variazione. Attestazione consolare di corrispondenza dell'identità della persona.

  • Richiesta di rettifica generalità con indicazione della causa dell'intervenuto mutamento e delle precedenti generalità.
  • Passaporto o altro documento equipollente riportante le nuove generalità così come modificate.
  • Documentazione straniera, a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, attestante l'intervenuta variazione.
  • Attestazione consolare di corrispondenza dell'identità della persona.

Cosa si ottiene

L'Ufficiale di Anagrafe, valutata la domanda e la documentazione allegata, procede con la rettifica anagrafica richiesta.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla domanda.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

0832 326674 int. 213 - int. 215 - int. 235 - int. 236

Allegati

Contatti

Settore I - Affari Generali

Piazza Falconieri, 40, 73047 Monteroni di Lecce (LE)

Foto di riunione attorno ad un tavolo di lavoro, con stretta di mani collettiva
Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/04/2025

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