Obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi non imprenditoriali. La Regione Puglia proroga al 31 dicembre 2026 il termine per SCIA e CIA per locazioni turistiche

Dettagli della notizia

Ai sensi della normativa vigente, l’esercizio delle attività di locazione turistica e locazione breve è soggetto all’obbligo di presentazione della relativa Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Data:

28 Settembre 2026

Tempo di lettura:

Grafica di un uomo stilizzato e un campanello di hotel

Descrizione

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio delle attività di locazione turistica e locazione breve è soggetto all’obbligo di presentazione della relativa Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

In particolare, il comma 8 dell’art. 10-quater della L.R. n. 49/2017 stabilisce che “le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA”.

 

Alla luce di tale disposizione, coloro che esercitano già un’attività di locazione turistica o locazione breve e che non hanno ancora provveduto alla presentazione della relativa CIA o SCIA sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro il  31 Dicembre  2026 .

 

Ultimo aggiornamento: 29/09/2026, 09:40

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