Obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi non imprenditoriali e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per locazioni turistiche/locazioni brevi imprenditoriali.

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Ai sensi della normativa vigente, l’esercizio delle attività di locazione turistica e locazione breve è soggetto all’obbligo di presentazione della relativa Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Data:

16 Settembre 2026

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Descrizione

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio delle attività di locazione turistica e locazione breve è soggetto all’obbligo di presentazione della relativa Comunicazione di Inizio Attività (CIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

In particolare, il comma 8 dell’art. 10-quater della L.R. n. 49/2017 stabilisce che “le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla SCIA o CIA entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA”.

 

Alla luce di tale disposizione, coloro che esercitano già un’attività di locazione turistica o locazione breve e che non hanno ancora provveduto alla presentazione della relativa CIA o SCIA sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2026.

 

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026, 11:31

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