Dichiarazione di ospitalità
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Servizio attivo
Chi ospita un cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea o un apolide deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza e dunque agli uffici della Questura territorialmente competenti.
A chi è rivolto
A chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato e che deve, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998, darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Descrizione
Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 286/1998, "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro". Dalla lettura dell'articolo suindicato emerge dunque che:
- la dichiarazione di ospitalità deve essere resa all'autorità locale di pubblica sicurezza e non all'ufficio anagrafe;
- la dichiarazione di ospitalità deve essere resa da chi ospita lo straniero o l'apolide e non dallo straniero o apolide ospitato;
- la dichiarazione va resa entro 48 ore da quando inizia l'ospitalità;
- la mancata dichiarazione di ospitalità è passibile di sanzione amministrativa.
Come fare
Le persone che ospitano uno straniero non comunitario o un apolide devono rendere la dichiarazione di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998 all'Autorità locale di sicurezza, e dunque presso gli uffici della Questura territorialmente competente.
Cosa serve
Non occorre autenticare la sottoscrizione del dichiarante il quale quindi potrà sottoscrivere la dichiarazione alla presenza di un funzionario incaricato o trasmettere la stessa a mezzo PEC o posta elettronica semplice allegando alla dichiarazione stessa copia del proprio documento di identità in corso di validità. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
- Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
Cosa si ottiene
La ricevuta attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998.
Tempi e scadenze
La dichiarazione va resa entro 48 ore da quando inizia l'ospitalità.
Quanto costa
Nessun costo
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Condizioni di servizio
Struttura Responsabile
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