I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

  • Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.


A chi è rivolto

L'imposta è dovuta (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):

  • dal proprietario dell'immobile;
  • dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • dal locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  • dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice

Non è soggetta ad IMU l'abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Descrizione

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Come invece disciplinato dall'art. 1, comma 768, della Legge n. 160 del 2019:

  • per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’ articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene;
  • per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
  • per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente. Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

  • base imponibile
  • mesi di possesso
  • percentuale di possesso
  • aliquota di riferimento
  • detrazioni spettanti

Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito dal reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 135 Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Come fare

Per effettuare il pagamento dell'IMU, è necessario seguire le indicazioni fornite dall'ente municipale. Solitamente, il pagamento può essere effettuato tramite modello F24. È importante rispettare le scadenze indicate per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora.

Cosa serve

Per effettuare il pagamento dell'IMU, possono essere richiesti i seguenti elementi:
Avviso di pagamento dell'IMU
Codice identificativo dell'immobile
Dati personali o aziendali del contribuente
Informazioni relative all'immobile (categoria catastale, rendita catastale, ecc.)
Importo dovuto calcolato in base alle aliquote e alle detrazioni previste dalla normativa

  • Avviso di pagamento dell'IMU
  • Codice identificativo dell'immobile
  • Dati personali o aziendali del contribuente
  • Informazioni relative all'immobile (categoria catastale, rendita catastale, ecc.)
  • Importo dovuto calcolato in base alle aliquote e alle detrazioni previste dalla normativa

Cosa si ottiene

Utilizzando il servizio di pagamento dell'IMU, i contribuenti otterranno la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali legati all'Imposta Municipale Unica. Il pagamento regolare dell'IMU consente di mantenere in regola la situazione fiscale dell'immobile e contribuisce al finanziamento dei servizi pubblici locali.

Tempi e scadenze

Si paga in due rate:

I rata – entro il 16 giugno
II rata – entro 16 dicembre

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Graduatorie di accesso

Esenzioni IMU 2025:
1) immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7); 2) immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari); 3) immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune; 4) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP; 5) terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993); 6) terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; 7) immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC); 8) immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...); 9) immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; 10) gli immobili di proprietà della Santa Sede; 11) immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197); 12) fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

 

Riduzioni IMU 2025:
a) riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; b) riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico; c) riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati; d) riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato; e) riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

 

Prospetto e pubblicazione delle aliquote IMU
Dal 2025 è obbligatorio il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento (in questo caso 2025) per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Variazione tasso di interesse legale 2025
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Allegati

Contatti

Ufficio Gestione tributi comunali e politiche tariffarie

Piazza Falconieri, 40, 73047 Monteroni di Lecce (LE)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/04/2025

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