Art. 67
(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Art. 68
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.